Si è tenuta ieri a Roma la prima udienza sul caso di frode processuale che ha colpito l’avv. Vincenzo Cicino 20/09/2025 Si è tenuta ieri la prima udienza (rimandata poi all’11 novembre 2025) relativamente alla denuncia di frode processuale che ha colpito l’avv. Vincenzo Cicino del foro di Catanzaro, il quale ha contro-denunciato il Barone Gallelli per diffamazione.
Tutto ebbe infatti inizio quando l’avvocato penalista Vincenzo Cicino, che nel processo Pietranera https://gazzettadelsud.it/tag/inchiesta-pietranera/
rappresentava alcuni convenuti accusati dai Baroni Gallelli di aver invaso e occupato abusivamente un fondo agricolo di loro proprietà. Secondo l'accusa, i convenuti si sarebbero insediati indebitamente su un terreno appartenente al casato Gallelli di Badolato, sostenendo invece di averlo acquistato legittimamente. Durante una delle udienze, l’avvocato Vincenzo Cicino presentava quindi alla giuria un atto di compravendita che, a suo dire, dimostrerebbe la piena titolarità dei suoi assistiti sul terreno contestato, e dunque la falsità delle denunce mosse dai Baroni di Badolato. Tuttavia purtroppo per l’avv. Vincenzo Cicino, a seguito di successive verifiche catastali e cartografiche effettuate dai legali dei Baroni Gallelli, è emerso che l’atto di compravendita prodotto in aula dall’ avv. Cicino si riferirebbe in realtà al fondo limitrofo, e non a quello effettivamente occupato al casato. Gli avvocati dei baroni di Badolato, interpellati dai cronisti all’uscita del Tribunale, hanno dichiarato quanto segue.
“ E’ inverosimile che in un epoca in cu il Rover Perseverance è atterrato su Marte il 18 febbraio 2021, scattando foto e analizzato rocce del pianeta rosso, sulla Terra invece, a Catanzaro l’avv. Vincenzo Cicino non sappia che quelle terre sono dei Baroni Gallelli dal 1589. Eppure il catasto è accessibile a tutti, così come la Conservatoria del Registro Immobiliare, nonchè gli archivi notarili, e i tecnici che hanno il gps. Di fronte alla presentazione in giudizio di un atto di compravendita che si riferisce a un fondo diverso da quello oggetto del processo, non potevamo rimanere in silenzio. Lasciare che simili condotte passino inosservate significherebbe legittimare la distorsione della verità, e mettere in discussione la credibilità stessa della Baroni Gallelli. Denunciare quindi l’avv. Vincenzo Cicino per frode processuale è stato dunque un gesto a tutela non solo della posizione patrimoniale dei Baroni, ma anche a difesa della verità e dei principi di correttezza forense. Difendere non significa mentire alla giuria”!
La frode processuale è un reato grave, previsto dal codice penale, che punisce chi, con mezzi fraudolenti, altera la regolarità del processo, ingannando il giudice o ostacolando, e di fatto ostacolando la giustizia.
Se le accuse venissero confermate, per l’avv. Cicino si profilerebbero pesanti conseguenze sul piano penale e deontologico.
Il Tribunale ha disposto un rinvio per approfondire la questione e valutare la fondatezza della nuova denuncia. Intanto il clima in aula resta teso, mentre l'opinione pubblica segue con crescente attenzione quella che si sta trasformando in una vera e propria vicenda giudiziaria emblematica, tra proprietà fondiarie, potere nobiliare e possibili raggiri legali. L’avvocato penalista non può raccontare falsità né presentare documenti falsi o ingannevoli, neppure se forniti dal cliente. Al contrario, ha l'obbligo deontologico, professionale e penale di verificare, nei limiti del possibile, la veridicità e la pertinenza dei documenti che intende utilizzare in giudizio.
Il Codice Deontologico Forense (CDF), approvato dal CNF (Consiglio Nazionale Forense), stabilisce:
● Art. 14 – Dovere di verità
“L’avvocato non deve mai collaborare o agevolare attività illecite e deve astenersi dal suggerire o avallare comportamenti fraudolenti.”
L’avvocato non può mentire al giudice, né presentare documenti falsi o ingannevoli, anche se il cliente glieli fornisce. Se ha dubbi sulla validità o sull’autenticità di un documento, ha l’obbligo di astenersi dal produrlo finché non è stato verificato.
Presentare un documento falso o riferito a un bene diverso può configurare reati, tra cui:
● Frode processuale (art. 374 c.p.)
“Chiunque, nel corso di un procedimento civile, penale o amministrativo, altera artificiosamente lo stato delle cose o dei luoghi, allo scopo di trarre in inganno il giudice, è punito…”
Un avvocato che presenta con consapevolezza un documento falso, o che induce il giudice in errore con un documento riferito a un bene diverso, commette un reato. Anche se il documento è vero ma decontestualizzato intenzionalmente, si può profilare una manipolazione fraudolenta.
Il Consiglio dell’Ordine può aprire un procedimento disciplinare se un avvocato:
• ha presentato documenti ingannevoli, senza verificarne la veridicità,
• ha ascoltato passivamente una versione falsa del cliente e l’ha riportata al giudice come verità processuale,
• ha contribuito a ostacolare la verità processuale.
Con sanzioni che vanno dalla censura alla radiazione dall’albo.
Fonte: atti processuali.
A cura di Mattia Ferri.