BADOLATO NEWS

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Si è tenuta ieri a Roma la prima udienza che vede coinvolti il barone Gallelli di Badolato contro l’avv. Vincenzo Cicino
20/09/2025
Si è tenuta ieri la prima udienza (rimandata poi all’11 novembre 2025) relativamente alla denuncia per diffamazione, mossa dall'avvocato Vincenzo Cicino contro il barone di Badolato, colpevole (secondo Cicino) di averlo denunciato per frode processuale nell'ambito dell'inchiesta Pietranera https://gazzettadelsud.it/tag/inchiesta-pietranera/ Tutto ebbe inizio quando alcuni membri del locale clan di 'ndrangheta di Badolato, occuparono indebitamente un terreno appartenente proprio al casato Gallelli di Badolato. Durante una delle udienze del processo Pietranera, l’avvocato Vincenzo Cicino (difensore del clan) presentava infatti alla giuria un atto di compravendita che, a suo dire, dimostrava la piena titolarità dei suoi assistiti sul terreno contestato, e dunque la falsità delle denunce mosse dai baroni di Badolato. Tuttavia a seguito di successive verifiche catastali e cartografiche effettuate dai legali dei Baroni Gallelli, è emerso che l’atto di compravendita prodotto in aula dall’ avv. Cicino si riferiva in verità al fondo limitrofo, e non certo a quello effettivamente occupato al casato. Gli avvocati dei baroni di Badolato, interpellati dai cronisti all’uscita del Tribunale, hanno dichiarato quanto segue. “ E’ inverosimile che in un epoca in cu il Rover Perseverance è atterrato su Marte il 18 febbraio 2021, scattando foto e analizzato rocce del pianeta rosso, sulla Terra invece, e ...nello specifico a Catanzaro l’avv. Vincenzo Cicino non sappia che quelle terre siano dei Baroni Gallelli dal 1589. Eppure il catasto è accessibile a tutti, così come la Conservatoria del Registro Immobiliare, nonchè gli archivi notarili, per non parlare dei rilevatori gps. Di fronte alla presentazione in giudizio di un atto di compravendita che si riferisce a un fondo diverso da quello oggetto del processo, non potevamo rimanere in silenzio. Lasciare che simili condotte passino inosservate significherebbe legittimare la distorsione della verità, e mettere in discussione la credibilità stessa della Baroni Gallelli. Denunciare quindi l’avv. Vincenzo Cicino per frode processuale è stato dunque un gesto a tutela non solo della posizione patrimoniale dei Baroni, ma anche a difesa della verità e dei principi di correttezza forense. Difendere non significa mentire alla giuria”! La frode processuale è un reato grave, previsto dal codice penale, che punisce chi, con mezzi fraudolenti, altera la regolarità del processo, ingannando il giudice, e di fatto ostacolando la giustizia. Se le accuse venissero confermate, per l’avv. Cicino si profilerebbero pesanti conseguenze sul piano penale e deontologico. Il Tribunale ha disposto un rinvio per approfondire la questione e valutare la fondatezza della nuova denuncia. Intanto il clima in aula resta teso, mentre l'opinione pubblica segue con crescente attenzione quella che si sta trasformando in una vera e propria vicenda giudiziaria emblematica, tra proprietà fondiarie e possibili raggiri legali. L’avvocato penalista non può raccontare falsità né presentare documenti ingannevoli, neppure se forniti dal cliente. Al contrario, ha l'obbligo deontologico, professionale e penale di verificare, la veridicità e la pertinenza dei documenti che intende utilizzare in giudizio. Il Codice Deontologico Forense (CDF), approvato dal CNF (Consiglio Nazionale Forense), stabilisce: ● Art. 14 – Dovere di verità “L’avvocato non deve mai collaborare o agevolare attività illecite e deve astenersi dal suggerire o avallare comportamenti fraudolenti.” L’avvocato non può mentire al giudice, né presentare documenti falsi o ingannevoli, anche se il cliente glieli fornisce. Se ha dubbi sulla validità o sull’autenticità di un documento, ha l’obbligo di astenersi dal produrlo finché non è stato verificato. Presentare un documento falso o riferito a un bene diverso può configurare reati, tra cui: ● Frode processuale (art. 374 c.p.) “Chiunque, nel corso di un procedimento civile, penale o amministrativo, altera artificiosamente lo stato delle cose o dei luoghi, allo scopo di trarre in inganno il giudice, è punito…” Un avvocato che presenta con consapevolezza un documento falso, o che induce il giudice in errore con un documento riferito a un bene diverso, commette un reato. Anche se il documento è vero ma decontestualizzato intenzionalmente, si può profilare una manipolazione fraudolenta. Il Consiglio dell’Ordine può aprire un procedimento disciplinare se un avvocato: • ha presentato documenti ingannevoli, senza verificarne la veridicità, • ha ascoltato passivamente una versione falsa del cliente e l’ha riportata al giudice come verità processuale, • ha contribuito a ostacolare la verità processuale. Con sanzioni che vanno dalla censura alla radiazione dall’albo. Veritas Lux in tenebris, speculum et columna vitae. Fonte: atti processuali. A cura di Mattia Ferri.

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